Qual è la differenza tra separazione e divorzio?
Con la separazione legale i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell’attesa o di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. La separazione può essere legale (consensuale o giudiziale) o semplicemente “di fatto”, ciò conseguente all’allontanamento di uno dei coniugi per volontà unilaterale, o per accordo, ma senza l’intervento di un Giudice. La separazione legale (consensuale o giudiziale) rappresenta una delle condizioni (la più frequente) per poter addivenire al divorzio.
Con il divorzio (introdotto e disciplinato con la legge 1.12.1970 n. 898) viene invece pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili (se è stato celebrato matrimonio concordatario con rito religioso, cattolico o di altra religione riconosciuta dalla Stato italiano). Col divorzio vengono a cessare definitivamente gli effetti del matrimonio, sia sul piano personale (uso del cognome del marito, presunzione di concepimento, etc.), sia sul piano patrimoniale. La cessazione del matrimonio produce effetti dal momento della sentenza di divorzio, senza che essa determini il venir meno dei rapporti stabiliti in costanza del vincolo matrimoniale. Solo a seguito di divorzio il coniuge può pervenire a nuove nozze.
Qual è la differenza tra separazione consensuale e separazione giudiziale?
Nella separazione consensuale sussiste un accordo tra i coniugi in ordine alle condizioni (personali e patrimoniali) della separazione stessa. Il Tribunale si limita ad omologare tale accordo (cioè ad assicurarsi che siano rispettati i diritti di ciascun coniuge e della eventuale prole) mediante decreto.
Si ricorre, invece, alla separazione giudiziale in caso di disaccordo. In tale ipotesi la separazione viene pronunciata con sentenza dal Tribunale, che si impone nel determinare le condizioni.
Il diritto di chiedere la separazione (consensuale o giudiziale) spetta a ciascun coniuge, anche in mancanza di accordo dell’altro coniuge. La procedura si avvia mediante ricorso al Tribunale competente.
Quando può aversi la separazione con addebito?
Nel pronunciare la separazione, ove ricorrano specifiche circostanze e se richiesto da una delle parti, il Giudice può dichiarare a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione.
L’addebito assume rilevanza pratica e sostanziale per ciò che riguarda il diritto successorio (art. 548 e 585 c.c.) e la determinazione dell’assegno di mantenimento (art. 156 c.c.).
Costituiscono fatti che possono condurre all’addebito della separazione quelli che ledono il dovere di lealtà, quali i maltrattamenti, l’omessa assistenza morale e materiale, l’abbandono ingiustificato della casa coniugale, puranche le vessazioni della suocera.
Secondo la giurisprudenza, l’adulterio, di per sé, non è causa di addebito, se non quando sia grave e notorio al punto da determinare discredito sociale in pregiudizio dell’altro coniuge.
Quando è dovuto l’assegno di mantenimento in sede di separazione?
Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri (art. 156 c.c.). L’entità di tale somministrazione, comunqmente detta assegno di mantenimento, è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi del coniuge obbligato.
Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti per chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere autonomamente e per ragioni obiettive. Diversamente dal mantenimento, gli alimenti rappresentano un contributo minimo e indispensabile per consentire di soddisfare i bisogni primari dell’individuo.
In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi (datore di lavoro, enti pensionistici, etc.), tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi, il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti relativi all’assegno di mantenimento e alla prestazione degli alimenti.
Con quali modalità vengono affidati i figli?
L’accordo consensuale omologato, o la sentenza, stabiliscono a quale dei coniugi sono affidati i figli, unitamente alle condizioni e all’importo relativo al loro mantenimento a carico del coniuge non affidatario.
Per stabilire il coniuge affidatario è irrilevante l’eventuale dichiarazione di addebito, salvo che questa non sia scaturita per cause che riguardino il rapporto con i figli. In sede di separazione è anche possibile l’affidamento congiunto o alternativo, potendosi applicare analogicamente l’art. 6 della L. 898/70 che disciplina l’affidamento dei figli in caso di divorzio.
Il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.
Il genitore cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del tribunale, ha l’esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal tribunale. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al tribunale quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
L’obbligo di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.
A quale dei due coniugi viene assegnata l’abitazione coniugale?
Gli art. 155 c.c. e l’art. 6 L. 898/70, stabiliscono il principio che l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove possibile, al genitore cui vengono affidati i figli, o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età e sino alla loro indipendenza economica. In ogni caso, ai fini dell’assegnazione, il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 del codice civile.
L’assegnazione pertanto non è possibile a favore del coniuge non affidatario o in mancanza di figli. In tale ultimo caso la disponibilità dell’abitazione coniugale sarà discipinata sulla base delle normali regole sulla proprietà e sulla locazione.
Quali sono le condizioni per poter ottenere il divorzio?
Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (art. 3 L. 898/70):
quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all’art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio; d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all’art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.
nei casi in cui:
l’altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l’inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18.12.1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del numero 1) si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio;
il matrimonio non è stato consumato;
è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della L. 14.4.1982, n. 164.
Quando può essere corrisposto l’assegno divorzile?
Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive (art. 5 L. 898/70).
La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.
Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico (neanche la richiesta di quota della liquidazione dell’ex coniuge).
I coniugi devono presentare all’udienza di comparizione avanti al Presidente del Tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il Tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.
L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
Il coniuge, al quale non spetti l’assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell’ente mutualistico da cui sia assistito l’altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.
Quando si può richiedere una quota della liquidazione (TFR) dell’ex coniuge?
L’art. 12-bis della L. 898/70 stabilisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno di mantenimento divorziole, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Non può richiedersi la quota di TFR se la corresponsione dell’assegno di mantenimento in sede di divorzio è stata concordata in unica soluzione.

Studio Legale Incandela

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