Definizione e caratteristiche

La separazione coniugale è un istituto transitorio, soggetto alle regole imposte dal Codice Civile e, in particolare, agli articoli 150 e successivi (link qui). 

Se in passato la separazione poteva essere richiesta solo attraverso la violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno dei coniugi, oggi essa può essere dichiarata per cause oggettive, ovvero indipendenti dalle colpe attribuite ad una delle parti coinvolte.

Fra le possibili cause di richiesta di separazione vengono pertanto annoverate: 

  • avvenimenti esterni alla relazione;
  • circostanze impreviste;
  • incompatibilità;
  • altri eventi che rendono la convivenza insopportabile. 

Infine, la separazione tra coniugi, in quanto a carattere transitorio, prevede la possibilità di riconciliazione fra le parti, senza che vi sia la necessità di azione formali. 

Cosa comporta una separazione coniugale?

Una volta ufficializzata la separazione, questa si ripercuote, ovviamente, sugli obblighi legati al matrimonio, senza però porvi fine e senza far decadere lo status giuridico di coniuge. Gli effetti della separazione includono:

  • lo scioglimento della comunione dei beni;
  • la cessazione dell’obbligo di fedeltà e coabitazione fra coniugi.

Mentre permangono, seppur limitati, alcuni obblighi, tra cui: 

  • l’obbligo di contribuire all’interesse della famiglia;
  • il dovere di mantenere il coniuge più debole;
  • il dovere di mantenere ed educare i figli.

La separazione ha, inoltre, ripercussioni legali. Ma, prima di elencarle, dobbiamo effettuare una distinzione.

Tipologie di separazione: di fatto / legale e consensuale / giudiziale

Vi è la possibilità di ricorrere alla cosiddetta separazione di fatto, la quale non prevede l’intervento di un giudice. Questa modalità non prevede conseguenze sul piano giuridico e non viene presa in considerazione per calcolare il tempo che deve intercorrere fra separazione e divorzio (per maggiori informazioni consultare questo articolo relativo al divorzio). Al contrario, la separazione legale si effettua comparendo di fronte ad un giudice e ha effetti sia sulla relazione con il coniuge che sulla prole. Essa può essere consensuale o giudiziale.

La separazione consensuale necessita, come si intuisce dal nome stesso, di un accordo fra i due coniugi su tutti i nodi importanti, come ad esempio i diritti patrimoniali, il mantenimento e l’assegnazione della casa di famiglia. 

Nel caso in cui le due parti interessate non giungano ad un accordo su uno o più punti, si deve far ricorso alla separazione giudiziale, che può essere richiesta anche da uno solo dei due coniugi.  Gli interessati dovranno quindi presentarsi in tribunale per portare il proprio caso di fronte ad un giudice, che avrà il compito di dichiarare la separazione e di stabilire obblighi e addebiti.

Che sia consensuale o giudiziale, la separazione modifica alcune dinamiche. Vediamole meglio.

Comunione dei beni / abitazione 

In caso di separazione coniugale, la comunione dei beni viene meno e, in fase giudiziale, bisogna pertanto stabilire le questioni patrimoniali.

Nel caso di separazione consensuale, saranno i due coniugi ad accordarsi sulla divisione dei beni comuni, sull’assegno di mantenimento per il coniuge più debole ed essi potranno anche ricevere beni di proprietà dell’altro.

Nel caso di separazione giudiziale, invece, i beni rimarranno di proprietà del coniuge intestatario. L’unica eccezione è rappresentata dai beni che interessano il benessere dei figli della coppia. In questo caso, infatti, possono essere assegnati al genitore che ha in carico la prole beni appartenenti all’altro coniuge, come ad esempio la casa coniugale. 

A differenza di quanto avviene con il divorzio, la separazione non intacca i diritti di successione, che vengono infatti mantenuti.

Mantenimento / alimenti

Se, nel momento della separazione, uno dei due coniugi non dovesse disporre delle risorse necessarie all’auto mantenimento, e a patto che la separazione non gli venga addebitata per colpa, il giudice può stabilire l’obbligo, per l’altro coniuge, di versare un assegno di mantenimento.

Affidamento dei figli

L’aspetto più delicato di una separazione coniugale riguarda solitamente l’affidamento dei figli, che viene disciplinato dalla legge n. 54 dell’8 febbraio 2006 e dal D. lgs. n. 154 del 28 dicembre 2013.

Secondo la legge, il figlio minore ha il diritto di mantenere rapporti stabili con entrambi i genitori e con i relativi parenti. In caso di separazione giudiziale, sarà pertanto compito del giudice stabilire le modalità dell’affidamento: condiviso o esclusivo. 

Il giudice dovrà inoltre stabilire i tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore, le modalità e i metodi con cui essi dovranno contribuire al mantenimento e all’educazione dei figli. Il genitore a cui verrà affidata la custodia avrà infine diritto alla potestà sui figli, all’amministrazione e all’usufrutto dei loro beni.

Studio Legale Incandela, Avvocato Copparo Ferrara Rovigo