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Quali sono i beni che possono costituire oggetto di successione?
Il nostro ordinamento prevede di regola la trasmissione per successione dei soli diritti patrimoniali, come si evince dagli artt. 587 e 588 c.c., mentre tutti i rapporti non patrimoniali, sia personalissimi che familiari, si estinguono con la morte del titolare.
In seno ai beni patrimoniali non sussiste alcuna limitazione, essendo trasmissibili per via ereditaria tutte le posizioni patrimoniali del testatore, attive (crediti) e passive (debiti).
Chi ha la capacità di succedere?
L’art. 462 c.c. stabilisce che, nell’ambito delle persone fisiche, sono capaci di succedere tre categorie di soggetti:
coloro che sono nati al tempo dell’apertura della successione;
i nascituri concepiti;
i figli non concepiti di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore.
Ciò vale, tuttavia, soltanto per quanto attiene alla successione testamentaria, poiché nell’ambito della successione legittima la capacità a succedere compete solo alle prime due categorie.
Le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti possono succedere poi solo per testamento, salvo il caso dello Stato a cui viene devoluta l’eredità in mancanza di altri successibili.
Come si acquista l’eredità?
Tre sono i presupposti necessari per l’acquisto dell’eredità:
la vocazione dell’erede, che costituisce il fondamento del fenomeno successorio e consiste nella designazione del successibile per testamento o per legge,
la delazione dell’erede, cioè il fenomeno dell’offerta del patrimonio ereditario al successibile, normalmente coincidente con la vocazione di cui rappresenta l’aspetto dinamico, quindi
l’accettazione, che è lo strumento tecnico con cui si acquista l’eredità.
La qualità di erede non si acquisisce infatti automaticamente, ma necessita di una manifestazione di volontà orientata in tal senso ed i cui effetti retroagiscono al momento dell’apertura della successione (art.459 c.c.), coincidente con la morte del testatore nel luogo del suo ultimo domicilio (art. 456 c.c.).
L’accettazione costituisce il diritto del chiamato ad acquistare l’eredità, tramite il cui esercizio costui diviene erede, ma rappresenta anche un onere, poiché è elemento indispensabile per l’acquisto dell’eredità stessa.
L’accettazione, che è diritto soggetto a prescrizione ordinaria decennale (art. 480 c.c.), può essere pura e semplice o con il beneficio dell’inventario. Nel primo caso si attua una confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede, e quest’ultimo è responsabile per i debiti ed i legati ereditari anche al di là del valore dei beni che gli sono pervenuti, mentre nel secondo il patrimonio del testatore rimane distinto da quello dell’erede, che risponde delle obbligazioni trasmessegli solo nei limiti del valore del patrimonio ereditario.
Quanto alla forma, l’accettazione può essere espressa, tacita e presunta o legale.
In base all’art. 475 c.c., l’accettazione è espressa ove in un atto pubblico od in una scrittura privata il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede; è tacita (art. 476 c.c.) quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, come ad es. avvalersi dell’azione di petizione; è presunta o legale quando il chiamato pone in essere atti di disposizione che, con presunzione assoluta, vengono considerati atti di accettazione implicita, come la donazione, la vendita e la cessione dei diritti di successione, nonché la rinunzia a quest’ultimi, ex artt. 477 e 478 c.c.
Qual è la differenza tra successione legittima e testamentaria?
La successione legittima od intestata ha titolo nella legge, consistendo nell’attribuzione dei diritti successori da parte dell’ordinamento, e si contrappone alla successione testamentaria, che ha titolo invece nel testamento.
Il nostro ordinamento consente all’individuo di disporre, a mezzo testamento, dei propri beni per il periodo successivo alla morte.
Ove tuttavia ciò non avvenga, in tutto od in parte, sarà la legge a predisporre criteri e soggetti cui tali beni verranno devoluti, facendo luogo alla successione legittima od intestata che è suppletiva rispetto a quella testamentaria, poiché si attua quando manchi quest’ultima.
Le categorie dei successibili vengono individuate dal legislatore in ragione dell’intensità dei vincoli di parentela che uniscono i congiunti al defunto, in riferimento ad un criterio prevalente di concorso, ed i più prossimi escludono i più lontani.
L’art. 565 c.c. individua le classi dei successibili nel coniuge, nei discendenti legittimi e naturali, che sono equiparati e cui vanno aggiunti gli adottivi, negli ascendenti legittimi, nei collaterali, negli altri parenti (fino al sesto grado) e nello Stato.
Chi sono i legittimari?
I legittimari sono coloro che in presenza di uno strettissimo legame di sangue o di coniugio con il testatore non possono essere esclusi dalla successione e sono titolari del diritto intangibile ad una determinata quota del patrimonio ereditario anche contro la volontà dello stesso testatore.
È per tale ragione che la successione dei legittimari viene definita quale successione necessaria. Le categorie dei legittimari sono elencate ex art. 536 c.c., e vengono individuate nel coniuge, nei figli legittimi e relativi discendenti, cui sono equiparati i legittimati e gli adottivi, nei figli naturali e relativi discendenti, negli ascendenti legittimi.
Allorché vi siano dei legittimari si distinguono nel patrimonio ereditario due parti: la quota disponibile, della quale il testatore è libero di disporre come vuole, e la quota legittima o riserva, della quale invece il testatore non può disporre perché spettante per legge ai legittimari.

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