Con la risoluzione n.60/e del 16 maggio 2006 l’agenzia delle entrate ha chiarito che : “l’obbligo di indicazione del numero di partita IVA nel sito web rileva per tutti i soggetti passivi IVA, a prescindere dalle concrete modalità di esercizio dell’attività. Di conseguenza, quando un soggetto IVA dispone di un sito web relativo all’attività esercitata, quand’anche utilizzato solamente per scopi pubblicitari, lo stesso è tenuto ad indicare il numero di partita IVA, come chiaramente disposto dall’art. 35, comma 1”
In caso di omessa indicazione della partita IVA la sanzione applicabile varia da un minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000 ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 471/1997.

Studio Legale Incandela

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