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La Patente a Punti
La patente a punti è il meccanismo introdotto in Italia a partire dal 2003 (DL n. 151 del 27 giugno 2003) attraverso il quale ad ogni automobilista, che ha a disposizione un “bonus iniziale” di 20 punti, in caso di infrazione di determinate norme del codice della strada, vengono tolti da uno a dieci punti; la perdita di tutti i punti causa il ritiro della patente ed in tal caso l’automobilista è obbligato a ripetere l’esame di guida. Il numero di punti sottratti dalla patente è stabilito dalla legge e varia a seconda della gravità dell’infrazione. La decurtazione dei punti non sostituisce le già previste sanzioni pecuniarie o l’eventuale sospensione della patente, ma si affianca ad esse con finalità di dissuasione e prevenzione.
Cosa Fare Per
1) Conoscere le situazione dei punti > Utilizzare il servizio online del sito il portale dell’automobilista, previa registrazione gratuita; una volta entrati apparirà immediatamente la schermata con la propria situazione; inoltre, nella sezione “estratto conto” sarà possibile verificare le date in cui è avvenuta la sottrazione dei punti e l’eventuale accredito del bonus biennale. > Telefonare al numero 848782782 al costo di una telefonata urbana; il servizio non à utilizzabile dai telefoni cellulari.
2) Recuperare i punti decurtati E’ sufficiente seguire degli appositi corsi presso un’autoscuola; le modalità di recupero dei punti sono disciplinate dal decreto legge. A tal proposito si ricorda che trascorsi 2 anni dal compimento dell’ultima infrazione, i punti ritornano comunque a 20; inoltre, se il conducente non commette infrazioni in un biennio, riceve un accredito di 2 punti fino ad un massimo di 30 punti complessivi.
Quali sono le sanzioni per la guida in stato di ebrezza?
La guida in stato di ebbrezza è sanzionata dall’ art. 186 del codice della strada. E’ un reato di competenza del Tribunale. Con il nuovo decreto-legge del 23 maggio 2008, n.92,convertito in Legge nr. 125 del 24 Luglio 2008 le sanzioni sono ancora più severe:
Tasso alcolemico – Sanzione
tra 0,5 g/l a 0,8 g/l – ammenda da 500 a 2.000 euro. Sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
tra 0,8 e 1,5g/l – ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto fino a 6 mesi. Sospensione della patente per un periodo di tempo compreso tra 6 mesi e 1 anno.
oltre 1,5 g/l – ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e arresto da 6 mesi ad 1 anno, con un minimo di 6 mesi. Sospensione della patente da 1 a 2 anni. Confisca del veicolo con la sentenza di condanna.
E il veicolo? In caso di constatazione di tasso alcolemico sopra la norma, il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è possibile affidarlo ad altra persona lo stesso può essere fatto recuperare da un soggetto autorizzato ad esercitare l’attività di soccorso stradale e deposito per trasportarlo presso un luogo indicato dallo stesso trasgressore, ovvero, in mancanza presso l’autorimessa del soggetto che ha proceduto al recupero stesso. Se il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 gr/l è invece disposto il sequestro preventivo ai fini della confisca che verrà disposta in sede di condanna.
E’ prevista la decurtazione dei punti sulla patente Per questo tipo di reato è prevista la sottrazione di 10 punti (il doppio per i giovani che hanno preso la patente dopo l’01.10.2003 e da meno di 3 anni). Casi di revoca della patente di guida Se la stessa persona compie piu violazioni nel corso di un biennio o se la violazione è commessa da conducente professionista (autisti di autobus, di veicoli con rimorchio etc.), la patente viene sempre revocata e quindi contestualmente ritirata e trasmessa entro 10 giorni al prefetto. Nel caso di incidente stradale Quando una persona in stato di ebbrezza con tasso alcolemico inferiore a 1,5 gr/l, provoca un incidente stradale, il giudice con la sentenza di condanna impone il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5gr/l è disposta la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
Rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico La norma prevede che il conducente possa essere sottoposto ad un accertamento alcolimetrico attraverso uno strumento chiamato etilometro che misura la quantità di alcol contenuta nell’aria espirata. L’esame viene ripetuto due volte a distanza di 5 minuti l’una dall’altra. Chi senza giustificato motivo rifiuta di sottoporsi al controllo etilometrico commette un illecito penale con le seguenti sanzioni: a) arresto da tre mesi ad un anno
b) ammenda da 1.500 a 6.000 euro
c) sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la revoca nel caso in cui il conducente sia stato condannato per il medesimo reato nei due anni precedenti
d) confisca del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Con l’ordinanza di sospensione il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida presso la commissione medica provinciale. Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.
Autovelox: i recenti orientamenti giurisprudenziali
Informazioni circa l’esistenza di autovelox
In particolare, Cassazione 12833/2007 ha ritenuto che “dell’utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve esser data informazione agli automobilisti”, per merito dell’art. 4 del D.L. 12/2002; id est: l’automobilista deve essere informato circa il tratto di strada in cui sono presenti sistemi di rilevamento della velocità.
Illegittimità di apparecchi di rilevazione dell’autovelox
L’automobilista non può da solo predisporre apparecchi di rilevamento dell’esistenza di sistemi di autovelox, perché comportamento contra legem, come ricordato da Cassazione 12150/2007: è vietata “la produzione, la commercializzazione e l’uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all’articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni”.
Presenza degli agenti vicino agli autovelox
La legge, poi, non richiede la presenza di vigili vicino alle apparecchiature di rilevamento di velocità, giustificando anche un eventuale accertamento differito; in questo senso, in particolare, Cassazione 15348/2005 ha avuto modo di sottolineare che: “l’unico limite posto dal codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione alla possibilità di utilizzare dispositivi operanti senza la presenza degli organi di polizia della strada per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ivi compresi i dispositivi per il rilevamento della velocità, è rappresentato dalla necessità che tali dispositivi siano omologati ed approvati”.
Le apparecchiature di rilevazione della velocità possono essere utilizzate anche senza l’assistenza di polizia, purchè tali apparecchiature siano approvate ed omologate.
La contestazione immediata
Più volte si è discusso circa la necessità che vi dovesse essere la contestazione immediata, relativamente all’eccesso di velocità rilevato con apparecchiatura autovelox, lasciando ipotizzare un profilo di incostituzionalità in ordine al diritto di difesa; recentemente, tuttavia, la Corte Costituzionale 155/2007 ha sgombrato il campo da dubbi interpretativi ed equivoci, confermando che le apparecchiature di rilevamento della velocità non richiedono la contestazione immediata, tanto più che, in generale, l’omissione della “contestazione immediata di un’infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa”.
Necessaria taratura degli autovelox
Come accennato gli autovelox devono essere omologati; diversamente, se l’apparecchiatura di rilevamento non è “tarata” la relativa multa può essere annullata.
In particolare, in questo senso il Giudice di Pace di Recco (sentenza 07.06.2006) ha ritenuto che “non vi è certezza, in mancanza della taratura dell’apparecchio che ha rilevato la velocità, che la velocità impiegata dal veicolo del ricorrente potesse corrispondere a quella indicata nel verbale”.

Studio Legale Incandela

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